Proposta di legge On. Luciano Ciocchetti Vicepresidente Commissione Politiche Sociali Camera dei Deputati.
Proposta presentata in data 10/04/2025 12:01:48
Firmata da: CIOCCHETTI
Disposizioni per il riconoscimento della figura professionale del “Consulente alla pari”.
PROPOSTA DI LEGGE
Disposizioni per il riconoscimento della figura professionale del “Consulente alla pari”.
di iniziativa del deputato
Ciocchetti
Onorevoli colleghi!
la Consulenza alla Pari si identifica come una relazione di aiuto fra pari, ovvero come un confronto tra
persone con pari condizioni di disabilità (mancanza o perdita della vista, dell’udito, dell’uso degli arti,
disabilità psichica, diagnosi di Autismo o Sindrome di Down), così come con pari condizioni
patologiche (sclerosi multipla, neoplasie, patologie specifiche).
Da una parte, quindi, c’è una persona, il Consulente, in possesso di specifiche abilità e competenze,
prima tra tutte quella dell’autonomia raggiunta nei vari aspetti della vita e dell’adattamento alla specifica
condizione problematica che vive, nonché quelle comunicative e relazionali utili e idonee alla
conduzione dell’incontro. Dall’altra parte c’è il Consultante, colui che riceve la consulenza e che
condivide alla pari la stessa disabilità/condizione del consulente, che nel colloquio espone le proprie
difficoltà causate, prevalentemente, dal presentarsi nella sua vita della specifica condizione e viene
agevolato nel conseguimento di un maggiore e più funzionale adattamento alla condizione stessa, con
importanti effetti di potenziamento delle risorse e di miglioramento della qualità della vita.
Tale agevolazione, prevalentemente, si sostanzia sulle risorse personali intrinseche residue di chi riceve
la consulenza, attraverso l’esempio concreto attuato nella propria vita quotidiana da chi eroga la
consulenza.
Un centrale strumento di mobilitazione delle risorse personali consiste nella conoscenza dei diritti, delle
agevolazioni, degli strumenti e degli ausili estrinseci che esistono in favore di specifiche disabilità e
condizioni. Si tratta di favorire la partecipazione attiva alla società delle persone con disabilità, quale
diritto esercitato di inclusione nel mondo, attraverso appositi strumenti e tecnologie con cui agire ed
essere “alla pari” con tutti gli altri cittadini, favorendo la costruzione di una società sempre più inclusiva
e a favore dei cittadini tutti.
I colloqui di Consulenza alla pari, pertanto, sono uno strumento per permettere al consultante di
acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità interne residue, nonostante la condizione di
disabilità/patologia intervenuta, al fine di utilizzarle per affrontare le difficoltà della vita quotidiana e
superare i propri limiti reali o immaginati, partecipando attivamente alla vita della società. Il consulente,
per fare ciò, porta all’interno del colloquio la propria esperienza personale. L’obiettivo è quello di
favorire l’autonomia e l’autodeterminazione del consultante. In particolare il colloquio è uno strumento
utile per chiedere informazioni, consigli, conoscere una storia di vita simile alla propria, alla quale
ispirarsi e attraverso la quale sia possibile ricominciare a credere in se stessi e riappropriarsi della propria
vita, anche quando improvvisamente colpita da disabilità e/o condizioni patologiche.
In Europa, negli USA e in diverse altre parti del mondo, il Consulente alla pari (Peer Counselor) è un
professionista riconosciuto e attivamente coinvolto, fin dal primo momento in cui si presenta la
condizione problematica, nell’ambito delle necessarie attività di adattamento alla nuova condizione, di
elaborazione, di espressione e di gestione della sofferenza emotiva e psicologica, sia personale che
familiare, che comportano tali situazioni, dal punto di vista del recupero delle funzioni residue che del
miglioramento della qualità della vita. Nel territorio della Regione Lazio esistono poche strutture dove
questa professionalità viene riconosciuta e valorizzata ma, comunque, solo nei confronti dei cosiddetti
traumatizzati spinali. Negli ultimi cinque anni, nel territorio provinciale di Latina, sono stati attuati tre
progetti relativi alla preparazione e promozione di Consulenti alla pari per diverse disabilità (in primis
visiva) e condizioni patologiche, organizzati dalla CIIVA APS di Latina, con i finanziamenti della
Regione Lazio.
Nell’ambito della riabilitazione e abilitazione sanitaria e sociale delle problematiche intervenute al
cittadino, il Consulente alla pari, laddove presente, è un professionista a sé stante, che non si sostituisce
né si sovrappone ad altre figure professionali di prassi coinvolte. Di solito è l’unico che si trova in
possesso dell’esperienza diretta per la quale il cittadino è stato inserito in attività sanitarie di
riabilitazione/abilitazione: tale specificità, l’essere “alla pari” con chi mi aiuta, dalla letteratura scientifica
sul tema e dall’esperienza diretta maturata dai proponenti del presente documento, permette all’utente
destinatario dei servizi sanitari di sentirsi maggiormente coinvolto nell’adattamento alle condizioni in
cui si è venuto a trovare, avendo un modello concreto che racconta che “è possibile riuscirci di nuovo”,
proprio come mostra e testimonia il Consulente alla pari.
Nel caso della perdita della vista, per esempio, gli oculisti, gli ortottisti, gli psicologi e gli operatori
dell’autonomia, di solito, soprattutto nelle strutture pubbliche, sono persone vedenti che possono
fornire strumenti e strategie per l’adattamento alla perdita della vista, ma percepiti come privilegiati da
parte di chi non vede più. Per conoscere come fare le scale senza l’uso della vista, per l’assistito socio
sanitario, è sicuramente più efficace seguire chi lo fa senza l’uso della vista, piuttosto che qualcuno che,
vedendo, dà indicazioni a chi non vede, in quanto al destinatario fornisce l’immediata e concreta
possibilità che ce la si può fare, attraverso un esempio diretto e, appunto, “alla pari”.
La presente proposta di legge nasce dall’esigenza, avvertita a livello nazionale, di vedere riconosciuta e
normata la figura professionale del Consulente alla pari quale risorsa professionale a sé stante e
dall’ampia valenza riabilitativa e abilitativa per le diverse disabilità e condizioni. Il riconoscimento
professionale, inoltre, garantirebbe occupazione lavorativa per tanti cittadini che vivono diverse
disabilità e condizioni. Le persone che possono essere formate per lo svolgimento del ruolo di
Consulente alla pari, in sintesi, devono essere portatori di una disabilità/condizione specifica e devono
aver già affrontato e gestito la stessa problematica, fino al raggiungimento dell’autonomia e della quanto
più possibile indipendenza. Per essere alla pari, il colloquio di consulenza deve prevedere la stessa
disabilità/condizione, sia in chi eroga la consulenza che in chi la riceve (disabilità visiva con disabilità
visiva, problemi oncologici con problemi oncologici etc.).
Risulta opportuno, pertanto, nei corsi di formazione di Consulenza alla pari, coinvolgere persone con
diverse disabilità/condizioni, in modo da ampliare il bacino degli utenti potenzialmente destinatari
dell’attività che svolgeranno i Consulenti alla pari, una volta formati, nei territori nei quali saranno
individuati.
La presente proposta di legge ha la finalità di permettere, in maniera uniforme su tutto il territorio
nazionale ai Consulenti alla pari una formazione professionale adeguata e in grado di riflettere sulla
propria condizione di disabilità/condizione, di potenziare le proprie risorse personali, di gruppo e di
comunità, pertanto di poter acquisire la capacità di condurre un colloquio di Consulenza alla pari.
Tutto quanto premesso è di importanza fondamentale perché chi deve accogliere e stimolare un’altra
persona in difficoltà deve essere in possesso di specifiche accortezze comunicative e relazionali e
soprattutto in grado di favorire al meglio la capacità di accoglienza empatica verso il destinatario del
colloquio di Consulenza alla pari.
L’articolo 1 individua la finalità della presente proposta di legge che è quella di supportare, attraverso il
Consulente alla pari, la persona con la medesima disabilità nell'elaborazione di un progetto
personalizzato di vita autonoma, corrispondente ai propri desideri e aspirazioni.
L’articolo 2 provvede al riconoscimento formale del ruolo professionale del “Consulente alla pari”.
L’articolo 3 dispone in merito alla formazione del Consulente alla pari demandando alle Regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo la promozione
di percorsi formativi rivolti a coloro che intendono svolgere il ruolo del Consulente alla pari.
PROPOSTA DI LEGGE
Disposizioni per il riconoscimento della figura professionale del “Consulente alla pari”.
Articolo 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento del ruolo sociale e professionale del Consulente alla
pari, esercitato da persona con disabilità che aiuta un’altra persona con la medesima disabilità a
comprendere le proprie esigenze, al fine di supportarla nell'elaborazione di un progetto personalizzato
di vita autonoma, corrispondente ai propri desideri e aspirazioni.
Articolo 2
Riconoscimento del Consulente alla pari
1. Al riconoscimento formale del ruolo professionale del “Consulente alla pari” provvede, nel contesto
del sistema integrato dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, il servizio delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano competente all’accoglienza delle richieste di intervento per la
valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, che
necessitano di interventi sociali, socio sanitari e sanitari attraverso la promozione e l’avvio di corsi di
formazione, la costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto, la creazione di reti territoriali
dell'associazionismo familiare, e il collocamento al lavoro di persone con disabilità nell’ambito degli enti
del terso settore, degli enti pubblici e privati, con finalità assistenziali, abilitative e riabilitative socio
sanitarie.
Articolo 3
Formazione del Consulente alla pari
1. Per valorizzare e sostenere l’attività del Consulente alla pari, si demanda alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo la promozione di corsi
formativi rivolti a coloro che intendono svolgere il ruolo del Consulente alla pari.
2. I corsi formativi di cui al precedente comma sono inseriti, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale.
3. I corsi formativi sono erogati da enti di formazione accreditati dalle Regioni e aventi specifica
esperienza nella disabilità e questi potranno avvalersi, nell'organizzazione dei percorsi formativi di cui al
comma 1 del presente articolo, del supporto di persone con disabilità che hanno maturato esperienza di
vita autonoma.
4. Al percorso formativo sono ammessi anche famigliari che assistono persone con disabilità di natura
intellettiva non in grado di autorappresentarsi.
5. I percorsi formativi sono finalizzati ad assicurare a ciascun corsista, mediante i corsi organizzati in
maniera uniforme su tutto il territorio nazionale:
a) la mobilitazione delle risorse personali, sociali, di comunità (empowering);
b) le competenze trasversali comunicative, relazionali, sociali (soft skills);
c) l’assunzione del ruolo professionale di Consulente alla pari.
6. Al fine di favorire la valorizzazione professionale, l’inserimento lavorativo del Consulente alla pari,
l’esperienza e la formazione maturate ai sensi della presente legge sono riconosciute come competenze
certificabili dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.